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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è firmato ed autenticato da firma elettronica digitale Atlasmedica.com SRL in rispetto alla normativa:

  • Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10) Art. 20 Comma 1 Bis : “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. “
  • Codice Civile Art. 2702 comma 3: “Valore di scrittura privata riconosciuta è stato attribuito anche al documento informatico sottoscritto con firma elettronica nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento. L'art. 15, comma 2, della L. 59/97 (Bassanini) ha conferito infatti al documento informatico la medesima validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, e successivamente il d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha confermato tale principio decisamente innovativo per il nostro ordinamento, sancendone la validità a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria. L'unica condizione richiesta è l'osservanza delle disposizioni del decreto, le quali hanno prescritto la necessità della firma digitale e di una serie di complessi requisiti tecnici, in grado di garantire in maniera univoca provenienza e integrità del documento informatico. L'art. 10 dello stesso decreto stabilisce poi l'estensione delle disposizioni dell'art. 2712 al documento informatico, attribuendogli quindi la possibilità di formare piena prova in ordine alle cose e ai fatti in esso rappresentate, sempre che la parte contro cui sono prodotte non le disconosca.”
  • L. 15 marzo 1997, n. 59 art. 15, 2° comma: “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
  • Regolamento europeo 910/2014, all’art. 5 eIDAS

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